AGEOP RICERCA - ODV

 

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

  1. è costituita con sede in Bologna, in via Massarenti n. 11, presso il Reparto di Oncoematologia della Clinica Pediatrica dell’Università degli Studi di Bologna, l’Associazione di volontariato AGEOP RICERCA – ODV (d’ora in avanti “Associazione”).
  2. La variazione della sede legale all’interno del Comune di Bologna non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea dei soci, assunta con le maggioranze di cui all’articolo 8, comma 6 del presente statuto. L’Associazione potrà, inoltre, istituire sedi secondarie, uffici, punti decentrati e rappresentanze locali in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora ciò sia ritenuto opportuno per il raggiungimento degli scopi sociali.
  3. L’Associazione, conformandosi alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (d’ora in avanti anche “Codice del Terzo Settore” o “CTS”) e ottenuta l’apposita iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione “Organizzazioni di volontariato”, utilizza la locuzione “Organizzazione di volontariato”, ovvero l’acronimo “ODV”, nella propria denominazione sociale e ne fa uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
  4. La durata dell’Associazione è illimitata.

 

ARTICOLO 2FINALITÀ, OGGETTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ

  1. L’Associazione non ha scopo di lucro, è costituita esclusivamente per fini di solidarietà e intende operare a favore della collettività nel rispetto di quanto previsto per le ODV dal D.Lgs. n. 117/2017, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  2. In ossequio a quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore, l’Associazione si propone di esercitare in via principale le attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lettere:

a) – interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della L. 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, e alla L. 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) – ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) – organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della L. 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni;

u) – beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

w) – promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

3. Lo svolgimento di tali attività di interesse generale ha come finalità:

1) promuovere ogni tipo di iniziativa atta a migliorare l’assistenza e la cura nei pazienti in età pediatrica affetti da malattia oncoematologica;

2) promuovere iniziative per il miglioramento dei rapporti tra genitori, medico di famiglia, medico del centro di oncoematologia pediatrica;

3) promuovere l’informazione relativa alla patologia pediatrica oncoematologica;

4) stimolare, promuovere e finanziare la ricerca scientifica nel campo dell’oncoematologia pediatrica;

5) promuovere rapporti di collaborazione con Istituzioni oncologiche pediatriche nazionali ed estere;

6) favorire la conoscenza della Rete Nazionale delle strutture pediatriche di assistenza ai pazienti affetti da malattia oncoematologica;

7) stimolare gli Enti all’istituzione di strutture ambulatoriali e di degenza per una corretta assistenza ai pazienti in età pediatrica affetti da malattia oncoematologica;

8) far partecipare in concreto gli Enti pubblici e privati nonché i cittadini alla soluzione dei problemi riguardanti i pazienti in età pediatrica affetti da malattia oncoematologica.

  1. È intendimento dell’Associazione collaborare con le Istituzioni competenti nell’organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, delle strutture e delle attrezzature, sia dell’assistenza sanitaria e di quella sociale in favore dei pazienti.
  • Nel settore Assistenziale: sia direttamente, sotto il profilo morale e materiale, sia sollecitando gli operatori socio-assistenziali a predisporre progetti di aiuto per le famiglie in stato di disagio.
  • Nel settore Ospedaliero: fornendo personale volontario per l’assistenza dei bambini, sollecitando, attraverso interventi presso gli Enti competenti, il miglioramento delle strutture esistenti e sostenendo le iniziative per crearne di nuove e aggiornate, nonché erogando contratti libero professionali e servizi per migliorare gli standard di cura e di vita dei bambini affetti da patologie oncoematologiche.
  • Nel settore Scientifico: contribuendo alla ricerca scientifica, alla diffusione della cultura sanitaria e allo sviluppo delle attività di prevenzione.
  • Nel settore Educativo: promuovendo attività di aggiornamento per il personale della scuola, attività di formazione per medici, volontari, genitori e insegnanti.
  • Nel settore lnformativo: svolgendo attività editoriali, in proprio o a mezzo di terzi, per stampa di pubblicazioni tecniche, scientifiche, culturali e di aggiornamento, esclusa comunque la pubblicazione di quotidiani.
  1. L’Associazione potrà infine realizzare attività di raccolta fondi, secondo le modalità ed i limiti previsti dalla normativa vigente.
  2. L’Associazione potrà svolgere in via secondaria e strumentale anche attività diverse da quelle di interesse generale indicate nel presente articolo, in aderenza ai criteri e nei limiti stabiliti dal decreto indicato nell’articolo 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e tenendo conto dell’insieme delle risorse impiegate in tali attività rispetto a quelle impiegate nelle attività di interesse generale, incluse, in entrambi i casi, anche le risorse volontarie e gratuite. Le attività diverse saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell’Assemblea dei soci.
  3. Nel rigoroso rispetto delle disposizioni recate dal CTS e ove ciò consenta di operare in aderenza alle finalità perseguite, l’Associazione potrà partecipare o aderire ad altri Enti e organismi, pubblici e privati, di cui condivide finalità e metodi, o ancora collaborando con essi, anche in regime di convenzione.
  4. Per l’attività di interesse generale prestata l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti fissati dalla legge per gli Enti del Terzo Settore.
  5. Le attività dell’Associazione sono svolte principalmente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli eventuali Enti associati. È ammessa l’assunzione di lavoratori dipendenti e il ricorso a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell’Associazione, ovvero nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta e, in ogni caso, in quelli stabiliti per legge.
  6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione a cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Per l’attività prestata è ammesso il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute e documentate, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. I volontari sono, inoltre, assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della loro attività, nonché per la responsabilità civile presso terzi; nel caso di convenzioni con amministrazioni pubbliche, gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell’amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

 

ARTICOLO 3PATRIMONIO SOCIALE E RISORSE ECONOMICHE

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito inizialmente dagli apporti effettuati in sede di costituzione e potrà essere incrementato da:
  • rendite e interessi prodotti dal capitale;
  • contributi e proventi da Enti pubblici e soggetti privati, nonché liberalità, lasciti e legati, da chiunque pervenuti, destinati all’incremento del patrimonio;
  • avanzi e utili della gestione accantonati.
  1. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  2. L’Associazione trae le risorse economiche necessarie al funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’articolo 6 del CTS. Per le entrate derivanti dall’attività di interesse generale prestata dall’Associazione, si applica l’articolo 2, comma 8 del presente statuto.
  3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale devono essere utilizzati e reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai soci.

 

ARTICOLO 4 – SOCI

  1. Possono essere soci dell’Associazione, in base alle clausole del presente statuto, tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, nonché, nella misura stabilita dalla legge, le ODV e gli altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che si riconoscono nei valori del volontariato, condividono le finalità di interesse generale dell’Associazione e si impegnano a rispettarne lo statuto e il Codice Etico.
  2. La domanda di ammissione è presentata, previo versamento della quota associativa, su apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo, nel quale l’istante dichiara di condividere le finalità dell’Associazione, di conoscere e di accettarne lo statuto, il Codice Etico e i regolamenti adottati, di partecipare alla vita associativa e alle attività di interesse generale dell’Associazione, nonché di rispettare le delibere e i provvedimenti attuativi assunti dagli organi sociali. Il numero dei soci è illimitato.
  3. L’ammissione di un nuovo socio è deliberata entro sessanta giorni dal Consiglio Direttivo previa verifica del versamento della quota associativa, viene comunicata all’interessato via e-mail ed annotata nel libro soci. Se la domanda di ammissione è presentata da un soggetto minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale. Ove la domanda pervenga da un soggetto diverso da persona fisica, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’ammissione.
  4. In caso di rigetto della domanda, che deve essere motivato e comunicato all’interessato, l’aspirante socio ha trenta giorni di tempo decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione del provvedimento di diniego per proporre ricorso all’Assemblea dei soci, affinché si pronunci sul rigetto in occasione della prima convocazione utile.
  5. Viene espressamente esclusa la temporaneità del rapporto associativo. Lo status di socio non è mai trasmissibile, né per atto tra vivi, né mortis causa; allo stesso modo, le quote associative versate dai soci sono intrasmissibili, oltre che non rivalutabili.
  6. I soci si dividono in: soci ordinari, soci sostenitori, soci onorari, soci costituenti e soci volontari. La divisione dei soci in categorie non implica alcuna differenza tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. Per tutti i soci vige parità di trattamento, il principio del voto singolo ed è garantita l’effettiva partecipazione alla vita associativa.
  7. Sono soci ordinari le persone fisiche e gli Enti che fanno domanda di ammissione all’Associazione, impegnandosi a perseguire gli scopi di cui all’articolo 2 in conformità a quanto stabilito dal presente statuto. Il socio ordinario deve versare la quota associativa annuale nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
  8. Sono soci sostenitori coloro che versano la specifica quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo per tale categoria.
  9. Sono soci onorari le persone che hanno contribuito, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, in maniera significativa al perseguimento degli scopi dell’Associazione. I soci onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota.
  10. Sono soci costituenti: i genitori dei bambini affetti da patologie ematologiche ed oncologiche che ne facciano richiesta, i pazienti ed ex pazienti che sono stati affetti da patologia oncologica in età pediatrica. I soci costituenti non sono tenuti al pagamento di alcuna quota.
  11. Sono soci volontari coloro che prestano servizio in Associazione regolarmente iscritti nel registro volontari, che versano la specifica quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

 

ARTICOLO 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

  1. Oltre che per decesso, la qualifica di socio si perde per:

a) recesso;

b) decadenza causa mancato versamento della quota associativa annuale entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento;

c) esclusione:

  • in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  • in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, del Codice Etico e degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell’Associazione.
  1. Il recesso da parte del socio deve essere comunicato in forma scritta e ha effetto dal momento in cui l’Associazione riceve la relativa comunicazione. Il Consiglio Direttivo ne dà atto in occasione della prima riunione utile e ne effettua l’annotazione sul libro soci.
  2. Decade automaticamente il socio che non versa la quota associativa annuale entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
  3. Ricorrendo l’ipotesi di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo 5, è il Consiglio Direttivo che delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere motivato e comunicato con lettera raccomandata all’interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea, che si pronuncerà in occasione della prima convocazione utile. La deliberazione di esclusione produce effetto, ossia determina la risoluzione del vincolo tra il socio e l’Associazione, nel momento in cui viene notificata all’interessato. Per il socio escluso resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all’Autorità giudiziaria ai sensi del terzo comma dell’articolo 24 c.c.
  4. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 

ARTICOLO 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

  1. I soci hanno diritto a:
  • partecipare effettivamente alla vita associativa e alle assemblee nei modi previsti dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti attuativi;
  • partecipare, con diritto di voto e purché in regola col pagamento della quota associativa ove dovuta, all’Assemblea dei soci per eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all’elezione quali componenti di questi ultimi. Nel caso di persone giuridiche o di Enti, il diritto a partecipare e ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
  • chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
  • formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
  • essere informati sull’attività associativa;
  • esaminare i libri sociali previa richiesta al Consiglio Direttivo e nel rispetto della disciplina regolante il trattamento dei dati. La richiesta dovrà essere formulata per iscritto al Consiglio Direttivo, al quale è concesso il termine di venti giorni per la messa a disposizione dei libri e, ove richiesto, per estrarne copia a spese del richiedente.
  1. I soci sono tenuti a:
  • rispettare lo statuto e il Codice Etico, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
  • essere in regola con il versamento della quota associativa, ove dovuta;
  • non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine dell’Associazione;
  • astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con la mission, gli scopi e le regole dell’Associazione;
  • partecipare alla vita associativa e contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

 

ARTICOLO 7 ORGANI

  1. Gli organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente e il Vice Presidente;

d) l’Organo di controllo, ove nominato;

e) l’Organo di revisione legale dei conti, ove nominato.

2. Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione dei componenti dell’Organo di controllo e di revisione legale dei conti, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

 

ARTICOLO 8 ASSEMBLEA DEI SOCI

  1. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni socio ha diritto a un voto e potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.
  2. L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro il mese di maggio, ovvero entro il mese di giugno qualora particolari esigenze lo richiedano, per l’approvazione del bilancio consuntivo. L’Assemblea, in ogni caso:

a) nomina, stabilendone il numero, e revoca i membri del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra i soci dell’Associazione;

b) nomina e revoca l’Organo di controllo nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione dell’Assemblea e ne fissa il compenso;

c) nomina e revoca l’Organo di revisione legale dei conti nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione dell’Assemblea e ne fissa il compenso;

d) approva il bilancio consuntivo annuale e il bilancio sociale, ove predisposto;

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) delibera sulle controversie relative all’esclusione dei soci in base a quanto regolato nel presente statuto;

g) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;

h) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri eventuali regolamenti sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo;

i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;

j) delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

3. Oltre che per l’approvazione del bilancio consuntivo, l’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo stesso Presidente, o almeno due/terzi dei membri del Consiglio Direttivo, o un decimo dei soci aventi diritto di voto ne ravvisino l’opportunità.

4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti; spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la legittimazione all’intervento al voto, nonché di dirigere la discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno. L’Assemblea nomina anche un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

5. Le convocazioni devono essere effettuate mediante lettera semplice o e-mail o fax, da inviare almeno quindici giorni prima della data della riunione, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l’intero Consiglio Direttivo, nonché l’Organo di controllo, ove nominato. L’avviso di convocazione, contenente le stesse indicazioni di cui sopra, deve essere affisso anche presso la sede dell’Associazione e pubblicato sul suo sito internet nei quindici giorni che precedono la data dell’Assemblea. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle riguardanti la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

6. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, che deve tenersi almeno 24 ore dopo la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e delibera a maggioranza.

7. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, nonché per quelle di trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione, l’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono assunte quando sono approvate da almeno tre/quarti dei presenti.

8. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre/quarti dei soci.

9. Le modalità tecniche di voto sono stabilite dall’Assemblea. Le deliberazioni validamente assunte dall’Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

10. È ammessa la possibilità che l’Assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati mediante mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura del verbale, sottoscritto da entrambi; tutti i partecipanti, inoltre, devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Nell’ipotesi di adunanze tenute mediante mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dal Consigliere eletto dagli intervenuti.

11. Le delibere dell’Assemblea devono essere annotate su apposito verbale redatto dal Segretario designato dall’Assemblea e sottoscritto da questi e dal Presidente dell’Assemblea stessa. L’Associazione tiene il libro verbali dell’Assemblea dei soci, nel quale sono conservate in ordine cronologico e firmate tutte le deliberazioni assunte dall’Assemblea dei soci.

 

ARTICOLO 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da soci dell’Associazione o da persone indicate, tra i propri soci, dagli Enti giuridici associati ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, eletti dall’Assemblea, che restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo scade con l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2382 del codice civile.
  2. Il Consiglio Direttivo, nel corso della prima riunione utile, nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.
  3. In caso di cessazione di un membro esso è sostituito dal primo escluso tra i designati nell’ultima elezione. Ove non vi siano designati, il Consiglio rimane in carica fino alla successiva Assemblea che dovrà nominare il nuovo consigliere, salvo che il numero dei consiglieri, a seguito della cessazione, non si sia ridotto al di sotto del minimo, nel qual caso deve essere convocata, entro quarantacinque giorni, l’Assemblea per la nomina del nuovo consigliere. In tutti i casi, il nuovo consigliere resta in carica per il residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Venendo meno la maggioranza dei membri del Consiglio, lo stesso si intenderà decaduto e occorrerà dar luogo alla sua rielezione. In tal caso, i componenti rimasti in carica dovranno convocare senza indugio l’Assemblea dei soci per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
  4. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

a) gestione dell’Associazione, in relazione agli indirizzi ricevuti dall’Assemblea e alle finalità previste nello statuto, sia per l’ordinaria che per la straordinaria amministrazione;

b) individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all’articolo 2 del presente statuto.

c) redazione del bilancio consuntivo da presentare all’Assemblea per l’approvazione;

d) predisposizione del bilancio sociale, ove richiesto da disposizioni di legge o qualora se ne ravvisi l’opportunità;

e) determinazione della quota associativa annuale;

f) fissazione dei limiti massimi e delle condizioni da osservare ai fini del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata dai volontari a favore dell’Associazione;

g) ammissione all’Associazione di nuovi soci e adozione dei provvedimenti di esclusione;

h) nomina del Comitato Consultivo dei Genitori;

i) fissazione delle date di convocazione dell’Assemblea dei soci;

j) redazione degli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci.

5. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vice Presidente e ai consiglieri e nominare tra i propri membri un segretario e/o un tesoriere, fissando i limiti delle deleghe attribuite nell’atto di nomina. Il Consiglio Direttivo ha, altresì, facoltà di attribuire a uno o più dei suoi membri il compimento di determinati atti in nome e per conto dell’Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza che non risultano dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non sono opponibili ai terzi.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante convocazione a mano, lettera semplice o fax o e-mail, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima dell’adunanza; in caso di urgenza, il termine di preavviso ai fini della convocazione può essere ridotto a quarantotto ore. Anche in assenza delle suddette formalità, il Consiglio è validamente costituito ed atto a deliberare qualora siano presenti tutti i suoi membri e almeno un componente dell’Organo di controllo, ove nominato. Decadono dalla carica di componenti del Consiglio Direttivo coloro che, senza giustificato motivo, risultano assenti per tre adunanze consecutive del Consiglio.

7. Oltre al Direttore Generale, possono essere invitate alle sedute di Consiglio persone, anche estranee all’Associazione, aventi particolari competenze su materie oggetto di delibera consiliare, al fine di consentire ai membri del Consiglio una diretta documentazione prima di assumere le decisioni che loro competono.

8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

9. Il Consiglio è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri e le sue deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni di straordinaria amministrazione, per le quali occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. Di ogni seduta dovrà essere redatto apposito verbale firmato da chi ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa.

10. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si svolgano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati mediante mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura del verbale, sottoscritto da entrambi; tutti i partecipanti, inoltre, devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Nell’ipotesi di adunanze tenute mediante mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dal consigliere eletto dagli intervenuti.

 

ARTICOLO 10 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

  1. Spetta al Presidente convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, sovraintendere al funzionamento dell’Associazione e vigilare sull’osservanza degli scopi statutari, rappresentare l’Associazione in giudizio e davanti a terzi, curare l’esecuzione delle delibere consiliari.
  2. Il Presidente può assumere, altresì, i provvedimenti ordinari e straordinari di urgenza nelle materie di competenza del Consiglio per garantire il funzionamento dell’Associazione, e li comunica per la ratifica al Consiglio stesso nella prima riunione successiva.
  3. Il Presidente può delegare singole facoltà e conferire procure ad altro componente del Consiglio Direttivo, o a terzi, con l’approvazione del Consiglio stesso.
  4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, esercitando in tal caso la rappresentanza legale dell’Associazione.

 

ARTICOLO 11 – ORGANO DI CONTROLLO

  1. L’Associazione è tenuta a dotarsi di un Organo di controllo, anche monocratico, nei casi previsti dal D.Lgs. n. 117/2017.
  2. Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 c.c. ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, secondo comma c.c. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
  3. L’Organo di controllo rimane in carica per tre esercizi, vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
  4. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.
  5. I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
  6. La nomina dell’Organo di controllo è comunque obbligatoria quando per due esercizi consecutivi siano superati due dei seguenti limiti:

a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

L’obbligo di nomina cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Nel caso di variazione per legge dei limiti suindicati, si applicheranno le disposizioni pro-tempore vigenti.

7. La nomina dell’Organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

 

ARTICOLO 12 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

  1. Salvo quanto previsto dal comma 3, secondo periodo, del precedente articolo 11, l’Associazione è tenuta a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 117/2017. L’organo di revisione rimane in carica per tre esercizi.

  1. L’obbligo di cui al precedente comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Nel caso di variazione per legge dei limiti suindicati, si applicheranno le disposizioni pro-tempore vigenti.

 

ARTICOLO 13 – PRESIDENTE ONORARIO

  1. L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare un Presidente Onorario, privo dei poteri di rappresentanza e di amministrazione, il quale durerà in carica tre esercizi e sarà rieleggibile e dovrà essere scelto al di fuori dei componenti l’Organo Amministrativo.
  2. Al Presidente Onorario può essere richiesto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive e senza diritto di voto. Egli può, altresì, sensibilizzare e stimolare il Consiglio Direttivo verso le iniziative che ritiene confacenti ai fini dell’Associazione.

 

ARTICOLO 14 – COMITATO CONSULTIVO DEI GENITORI

  1. Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Consultivo dei Genitori, determinandone numero e composizione, formato da genitori di bambini o di adolescenti che siano o siano stati affetti da malattia onco-ematologica, con il compito di formulare proposte e iniziative da sottoporre all’attenzione del Consiglio e di esprimere pareri non vincolanti su argomenti e problemi portati alla sua attenzione dal Consiglio stesso e/o dal Presidente dell’Associazione.
  2. Il Comitato Consultivo dei Genitori dura in carica per lo stesso periodo nel quale resta in carica il Consiglio Direttivo che lo ha eletto e nomina al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, un coordinatore, che può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo.
  3. Il Consiglio Direttivo potrà definire per regolamento il funzionamento del Comitato Consultivo dei Genitori.

 

ARTICOLO 15 – DIRETTORE GENERALE

  1. Il Direttore Generale è scelto dal Consiglio Direttivo, di cui esprime la volontà e fa rispettare le decisioni e ha il compito di coordinare l’attività dell’Associazione.
  2. Il Direttore Generale può essere chiamato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed è incaricato di formulare programmi e proposte, di curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, di fornire al medesimo i dati per la redazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale, nonché di monitorare la situazione finanziaria dell’Associazione.
  3. Sotto le direttive del Consiglio Direttivo, egli provvede alla notifica delle deliberazioni agli interessati, vigila sul buon andamento dei servizi erogati, sovrintende al lavoro svolto dal personale curando l’organizzazione delle risorse umane, coordina e ottimizza le attività operative e progettuali dell’Associazione, cura i rapporti con gli stakeholder esterni e gli Enti in genere e collabora con gli Organi dell’Associazione per il buon andamento del sodalizio.
  4. Al Direttore Generale possono essere conferite procure speciali e capacità di spesa nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

 

ARTICOLO 16 – BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

  1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall’Assemblea ai sensi dell’articolo 8, comma 2 del presente statuto. Copia del bilancio di esercizio è messa a disposizione dei soci.
  3. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nel caso in cui l’Associazione consegua entrate, comunque denominate, inferiori a 220.000 euro, in luogo di quanto previsto nel periodo precedente, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 117/2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. È, in ogni caso, sempre ammesso il ricorso a forme di rendicontazione differenti da quelle suindicate, ove ciò sia consentito dalle leggi pro-tempore vigenti. Il Bilancio è redatto in conformità alle norme del Codice del Terzo Settore e relative disposizioni attuative ed è depositato e pubblicato nei termini e con le modalità previste dalla legge, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
  4. Al verificarsi delle condizioni previste dall’articolo 14 del D.Lgs. n. 117/2017, o qualora se ne ravvisi l’opportunità, l’Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti richiesti dal Codice del Terzo Settore.

 

ARTICOLO 17 - SCRITTURE CONTABILI E LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1.Oltre al registro dei volontari, ove vanno iscritti i volontari che svolgono attività in modo non occasionale e alle scritture contabili di cui agli artt. 86 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017, l’Associazione tiene:

a) il libro dei soci;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, ove nominati, dell’Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

2. I soci hanno diritto di prendere visione dei libri sociali nel rispetto della disciplina regolante il trattamento dei dati, con le modalità stabilite all’articolo 6, comma 1 del presente statuto.

 

ARTICOLO 18 – SCIOGLIMENTO

  1. In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e stabilisce le modalità della liquidazione, nonché la destinazione del patrimonio residuo.
  2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ove istituito, ovvero dell’Ente a tal fine preposto, ad altri Enti del Terzo Settore, in osservanza a quanto stabilito da apposita delibera all’uopo assunta dall’Assemblea e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

ARTICOLO 19 – RINVIO E NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 117/2017 e relative disposizioni di attuazione e norme collegate, con particolare riferimento alle norme dettate per le Organizzazioni di Volontariato, agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile in materia di associazioni e alle altre leggi vigenti in materia.